martedì 31 dicembre 2013

REGOLAMENTO DEL SUPERCONDOMINIO (2) - L'AMMINISTRATORE

L'incarico dell'amministratore ha la durata di un anno e si rinnova per uguale durata.
L'assemblea convocata rinnova o revoca l'incarico.
Per poter svolgere la propria attività l'amministratore deve:
  1.  godere del diritto civile;
  2. non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio o per altro delitto non colposo;
  3. non essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive;
  4. non essere interdetto o inabilitato;
  5. non essere annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  6. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
L'Amministratore ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria. Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio, e non  ha diritto ad altri compensi se non deliberati dall'assemblea. E' obbligato alla stipula di una polizza di responsabilità professionale.
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di Condominio solo nei casi gravi di irregolarità.

lunedì 23 dicembre 2013

NUOVO REGOLAMENTO PER IL SUPERCONDOMINIO

Con la legge 220/2012 Riforma del Condominio, il 18 giugno 2013 entra in vigore la nuova legge che regola i singoli Condomini.

In tema di Assemblea la novità riguarda la partecipazione all'assemblea del Supercondominio, quando i partecipanti sono più di sessanta ogni condominio deve eleggere con maggioranza il proprio rappresentante all'Assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell'Amministratore.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposta. Il rappresentante risponde con le regole del mandato.
All'Amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

La principale novità è fra Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Alle Assemblee Ordinarie  dovranno partecipare i rappresentanti nominati dalle Assemblee dei singoli condominii.
Al rappresentante non potranno essere posti vincoli o condizioni, nonostante ciò egli risponderà all'Assemblea che lo ha nominato secondo le regole del mandato.
In tutte le Assemblee con oggetto manutenzione straordinaria, invece, dovranno partecipare tutti i condommini.

venerdì 13 dicembre 2013

Iniziamo!

Un piccolo blog per svolgere un servizio ed essere di ausilio ai condomini ed alla proprietà in merito alla vita del palazzo di via Baroni 65, 67 e 69 a Gratosoglio.
Un mezzo "vivente" per raccontarci e raccontarVi.
Buona lettura!
CBP