martedì 31 dicembre 2013

REGOLAMENTO DEL SUPERCONDOMINIO (2) - L'AMMINISTRATORE

L'incarico dell'amministratore ha la durata di un anno e si rinnova per uguale durata.
L'assemblea convocata rinnova o revoca l'incarico.
Per poter svolgere la propria attività l'amministratore deve:
  1.  godere del diritto civile;
  2. non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio o per altro delitto non colposo;
  3. non essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive;
  4. non essere interdetto o inabilitato;
  5. non essere annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  6. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
L'Amministratore ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria. Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio, e non  ha diritto ad altri compensi se non deliberati dall'assemblea. E' obbligato alla stipula di una polizza di responsabilità professionale.
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di Condominio solo nei casi gravi di irregolarità.

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