mercoledì 1 gennaio 2014

RIFORMA DEL CONDOMINIO (3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Novità apportate all'art.1135 del cod. Civile. La prima consiste nella costituzione obbligatoria di un fondo speciale in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria  o di innovazione, di importi pari all'ammontare dei lavori deliberati.
L'amministratore autorizzato dall'assemblea può partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse da istituzioni locali, il tutto a favorire il recupero di patrimonio edilizio esistente e la sostenibilità ambientale della zona in cui il Condominio è ubicato.

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